lunedì 20 luglio 2015

Oggi parliamo di

IL CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE  
E I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Secondo quanto disposto dall'art. 122 della Legge n.633 del 22.04.1941 (Legge sul diritto d'autore), il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato  nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. In mancanza dell'indicazione del numero minimo di esemplari da pubblicare, il contratto "a termine"  nullo può essere considerato "per edizione", se, riconoscendo la nullità dello stesso, le parti avrebbero acconsentito alla stipulazione del secondo. (Trib. Milano 29 maggio 1999).
Una sentenza  della Corte di Cassazione, (N.1729/2010) ha sancito che  "nell'ipotesi in cui il contratto di edizione a termine contenga solo l'indicazione del numero di copie per la prima edizione, e non anche per le successive edizioni, manca uno dei requisiti previsti a pena di nullità; va esclusa la conversione del precedente contratto in un contratto di edizione per edizione, quando dal contratto originario risulti che le parti avevano inteso concludere un contratto per più edizioni e con la potenziale determinazione del numero di copie per le successive edizioni. Secondo quanto disposto dall'art.122  3° comma  della legge sul diritto d'autore, in  caso di mancata specificazione del numero delle edizioni e degli esemplari per edizione "si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari."

Gli elementi minimi che dovrebbero comparire in un contratto di edizione a termine sono i seguenti:
1) Il titolo, anche se provvisorio;
2) I diritti che l'autore cede all'editore;
3) Il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
4) Il compenso corrisposto all'autore;
5) I termini e le modalità di pagamento;
6) Il termine di consegna dell'opera.

I diritti di utilizzazione economica, vale a dire i DIRITTI PATRIMONIALI , sono di tre specie:

1) Diritto di riproduzione e distribuzione;
2) Diritto di comunicazione al pubblico;
3) Diritto di traduzione ed elaborazione

Tutti i diritti esclusivi che appartengono a questa categoria sono indipendenti fra loro e l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro. l'art.119, comma 1) della LDA , chiarisce che il contratto può avere ad oggetto tutti i diritti che spettano all'autore in caso dell'edizione, o taluno di essi, con il contenuto e la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto, o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende a diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti anna cinematografia. alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici. L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusiva. 



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Terza puntata: il contratto di edizione "per edizione"



IL CONTRATTO DI EDIZIONE “PER EDIZIONE”

La Casa Editrice dei vostri sogni ha accettato di pubblicare il romanzo sul quale avete lavorato molti anni? Non appena vi passerà la fibrillazione, sedetevi un attimo e iniziate a respirare profondamente, considerato che è arrivata l’ora di capire come funzionano i contratti di edizione, perché il vostro romanzo non è solo il prodotto dei vostri pensieri e della vostra ispirazione, ma da questo momento in poi diventerà, a tutti gli effetti, un vero e proprio prodotto commerciale.
Quanti aspiranti scrittori sanno già tutto sui contratti editoriali? Quanti aspiranti scrittori sanno che le forme contrattuali sono disciplinate dall’art.122 della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941 e ss.mm.ii.)?

Cerchiamo di capirci qualcosa. Ai sensi dell’art. 122 della legge, il contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine”.

Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto  di eseguire una o più  edizioni  entro  vent'anni  dalla  consegna  del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e  il numero degli esemplari di  ogni  edizione.  Possono  tuttavia  essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle  edizioni  e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende  che  il  contratto  ha  per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione " a termine "  conferisce  all'editore  il diritto di eseguire quel numero  di  edizioni  che  stima  necessario durante il termine, che non può   eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari  per  edizione,  che  deve  essere  indicato  nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:  enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili,  ad uso industriale, lavori di cartografia, opere drammatico-musicali e sinfoniche. In  entrambe  le  forme  di  contratto  l'editore  è  libero   di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Oggi ci occuperemo principalmente del contratto “per edizione” e vi sottoporremo un  facsimile di contratto  che potrebbe esservi proposto dalla Casa Editrice che ha deciso di pubblicarvi. Ricordatevi che, di regola, un contratto, come dice il nome, dovrebbe essere contrattato, ma, in mancanza di  coraggio e in presenza del timore che una qualsiasi vostra richiesta potrebbe far saltare il sogno di vedere il vostro nome su una bellissima cover, vi consiglio di dare uno sguardo agli elementi sostanziali che il contratto per edizione dovrebbe contenere, prima di essere firmato.
Un autore scrupoloso dovrebbe sapere alcune cose fondamentali in merito al prodotto che verrà stampato:
1)    Qualità della carta e della stampa;
2)   Esistenza o meno del codice ISBN;
3)   Numero delle pagine;
4)   Formato del libro;
5)   Copertina (grammatura)
6)   Prezzo di copertina
7)   Numero copie che l’Autore riceverà gratuitamente

A questo punto sappiamo un po’ di più in merito e possiamo approfondire l’argomento, consapevoli che i contratti “per edizione” non sono identici l’uno all’altro. Ogni editore, infatti, ha un modello di contratto da sopporre agli autori. Sarebbe opportuno che l’autore lo leggesse con attenzione, per capire il significato di ogni articolo e delle eventuali clausole presenti. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono anche essere previste più ipotesi, sia per quanto riguarda le edizioni, il numero di esemplari e il relativo compenso. Se queste indicazioni mancano vuol dire che il contratto ha per oggetto una sola edizione, per il numero massimo di duemila esemplari. Dunque, l’editore non può determinare arbitrariamente il numero di edizione dell’opera, ma si lascia all’autonomia delle parti ogni altra decisione, come, ad esempio, il numero di copie da stampare per ogni edizione, o la percentuale sul prezzo di copertina riconosciuta all’autore in base alle vendite. Chiariti i punti essenziali dell’art.122, per quanto concerne il contratto di edizione per edizione, arriviamo al punto focale e leggiamone uno.
Contratto di edizione
Con la presente scrittura privata tra:

La Casa Editrice ____________________(di seguito chiamata l’Editore) con sede in ______________Via____________ iscrizione C.C.I.A.A di ________________, P.Iva______________________, nella persona  del suo legale rappresentante  _______________________________ e il sig./la sig.ra_______________________
Nato/a _______________il...........................residente in......................................................................................................
Codice fiscale..........................................................................................qui di seguito indicato come Autore

premesso che

l’Autore dichiara che l’opera provvisoriamente intitolata:
....................................................................................................................................

(da qui indicata opera) è di sua esclusiva creazione, di essere egli l’unico titolare di ogni diritto sulla stessa e di averne piena e libera disponibilità, nonché di essere in possesso di altra copia dell’opera stessa per cui l’Editore non sarà tenuto ad alcun tipo di risarcimento in caso di perdita, distruzione o mancata restituzione della copia consegnatagli
                                              
                                                 Convengono e stipulano

Art. 1 - Oggetto del Contratto

L’Autore  cede in esclusiva all’Editore, per anni ___________(max venti anni), tutti i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica dell’opera, nessuno escluso, comprese le possibili traduzioni e/o elaborazioni in lingua italiana e straniera, nonché la facoltà di cedere ad altri i predetti diritti in tutto o in parte, per l’Italia o per l’estero. Alla scadenza del contratto l’Editore potrà continuare a vendere le copie dell’opera ancora disponibili.


Art. 2 – Obblighi e diritti  a carico dell’Autore

L’Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera, e assicura che la pubblicazione della stessa non violerà, né in tutto né in parte diritti di terzi, facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli; l’Autore si obbliga a manlevare l’Editore da pretese e/o azioni di terzi in merito ai diritti ceduti e ad agire a favore dell’Editore qualora tali diritti vengano contestati.
L’Autore si obbliga inoltre  a:
1) consegnare all’Editore  entro il.................... il dattiloscritto del testo completo redatto in forma definitiva, vistato per la stampa; nonché ad accogliere eventuali proposte di modifica del testo che l’Editore avanzi, giustificate dalla necessità di adeguarlo ai criteri concordati e da una valutazione di esigenze di tipo tecnico o commerciale;
2) non pubblicare con altre case editrici, né in proprio né in collaborazione con altri, né sotto pseudonimi, testi in volume o su supporto elettronico che possano fare concorrenza a quello in oggetto
3) collaborare con l’Editore per la migliore diffusione del volume promuovendolo attraverso i propri canali (sito internet, social network, ecc), e partecipando attivamente a presentazioni o analoghe iniziative promozionali.

L’Autore ha diritto a:

1) essere avvisato in prossimità dell’esaurimento di ogni edizione;
2) ricevere gratuitamente un numero di __________(a lettere) esemplari della prima edizione e di ___________ (a lettere) per ogni successiva edizione.


Art. 3- Pubblicazione dell’opera

Sono previste N.___________ edizioni dell’opera provvisoriamente denominata______________________. Ogni edizione dell’Opera  consterà di 500 (cinquecento) esemplari.
Il titolo definitivo dell’opera, il numero delle copie da stampare oltre il minimo e il prezzo di copertina per ogni edizione verranno fissati di volta in volta dall’Editore, il quale avrà diritto di distribuire l’edizione nel numero di copie che stimerà opportuno.

Art. 4- Corrispettivo  a favore dell’autore

Quale corrispettivo dei diritti ceduti spetterà all’Autore, per la prima edizione, la percentuale del 7% ( sette per cento) sul prezzo di copertina, che verrà fissato dall’Editore, al netto d’IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta. La percentuale spettante all’autore aumenta al8 % per la seconda edizione, al 10% per la terza e successive edizioni.
Dal conteggio della percentuale saranno escluse:
1) le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda
2) le copie inviate gratuitamente all’Autore

Nessun compenso spetterà all’Autore sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili. Nel caso di utilizzo dell’Opera come e-book spetterà all’Autore la percentuale del 20% sul prezzo di vendita.



Art. 5 – Obblighi a carico dell’Editore.

L’Editore si impegna a:

1) pubblicare un numero di 500 esemplari dell’Opera come prima edizione entro il termine massimo di sei mesi a decorrente dalla firma del presente contratto;
B) versare all’Autore  annualmente, il corrispettivo (se esistente) secondo i criteri stabiliti all’art.4  e previa accettazione del rendiconto di vendite;
C) corrispondere all’Autore il 50% (cinquanta per cento) del ricavo netto in caso di cessione per diritti di traduzione in qualsiasi lingua e riproduzione televisiva o cinematografica, rimanendo in capo all’Editore ogni potere, facoltà di determinazione e valutazione nella trattativa per detta cessione.


Art. 6 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto qualora le Parti non adempiano alla scadenza naturale le obbligazioni previste agli artt. 2,3,4,5.


Art. 7 – Recesso

L’Editore, per difficoltà di smercio dell’opera o per qualsiasi difficoltà commerciale può ritirare l’opera dal commercio o cederla in omaggio o a prezzi ridotti, senza che l’Autore possa opporsi. L’estinzione anticipata del contratto non dà diritto a indennizzi o compensi a favore dell’autore, che potrà ripubblicare l’opera con altri Editori

Art. 8- Foro Competente
Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di ____________________


Art. 9 – Spese di registrazione e trascrizione del contratto

In caso di registrazione o trascrizione tutti gli oneri fiscali e le spese di ogni genere necessarie a tal fine sono a carico dell’Editore


Art. 10 – Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti al presente contratto e alla sua esecuzione dovranno essere effettuate alla residenza delle parti come indicati in epigrafe. Qualora l’Autore modifichi la propria residenza dovrà darne comunicazione scritta all’Editore rimanendo esonerato quest’ultimo da ogni obbligo di ricerca per comunicazioni all’Autore, in danno del quale resteranno le eventuali conseguenze da mancate ricezioni di comunicazioni.

Luogo, data

__________(Autore)________________
Per _____________(Editore) _____________



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