mercoledì 15 luglio 2015

Oggi parliamo di:

Seconda puntata : Il contratto di edizione



Secondo quanto disciplinato dall'art. 188 della Legge 22 aprile 1941 , N. 633, il contratto di Edizione per le stampe è il contratto con il quale l'autore concede a un editore l'e
sercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno.
Il contratto di edizione per le stampe è regolato, oltre che dalle disposizioni contenute nei Codici, che abbiamo in precedenza enucleato, dalle disposizioni generali della Legge sopracitata, al Capo II, relativo alla trasmissione dei diritti patrimoniali (artt. da 107 a 114) e dalle disposizioni particolari sul contratto di edizione (artt. da 119 a 135). 
Il contratto di edizione mira allo sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno e si concretizza  attraverso lo scambio di un bene (immateriale) e una somma di denaro. Con tale contratto si costituisce, in capo all'editore, l'esercizio del diritto di pubblicazione dell'opera a proprie spese.
Nel 1992 l'orientamento giurisprudenziale prevalente era quello secondo il quale " La riproduzione grafica dell'opera avviene su carta o su materiale analogo,con esclusione, pertanto, della  riproduzione da eseguirsi con altre modalità, quali registrazioni, incisioni e così via" - (Trib. Milano 25.11.92)
Gli scenari sono mutati in seguito all'evoluzione tecnologica e, di conseguenza, la nozione di stampa si è decisamente ampliata e ora prevede tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel campo dell'edizione, ma deve esserci stata  espressa pattuizione tra le parti. 
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se è stata determinata l'opera da creare, ma non è stato diffuso il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine era stato fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Secondo l’art.120 è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; il secondo comma dello stesso articolo sancisce che l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
I contratti di edizione possono essere “per edizione” o “a termine”. 
Sappiamo che questa è la parte che vi interessa di più, e per questo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto.

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