martedì 14 luglio 2015

Oggi parliamo di:



Abbiamo deciso di rispolverare la nostra cara e “vecchia” laurea in giurisprudenza, e di parlare di un argomento che sta a cuore a molti scrittori o aspiranti tali: IL DIRITTO D’AUTORE, argomento vasto, e, per molti versi ,affascinante come un romanzo d’avventura.  La materia è complessa e, per questo motivo, l’analizzeremo in diverse puntate, sperando di farvi cosa gradita.

IL DIRITTO D’AUTORE
In ambito civilistico, i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno sono disciplinati  nel Libro Quinto del Codice Civile (Del Lavoro) , Titolo IX- Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali – Capo I – Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, artt. 2575/2583.
Art. 2575 - Oggetto del diritto.
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 - Acquisto del diritto.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577-Contenuto del diritto.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578- Progetti di lavori.
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579- Interpreti ed esecutori.
Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Art. 2580- Soggetti del diritto.
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581- Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582- Ritiro dell'opera dal commercio.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583-Leggi speciali.
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

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La normativa di riferimento è la Legge sul diritto d’autore (L.633/1941), modificata dal D.Lgd. 21 febbraio 2014 n.22 (Diritto d’autore innalzato a 70 anni)  e dal D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163. (Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.)
Le opere protette ai sensi della Legge sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.  Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, che può essere frutto di un singolo individuo, o anche di più individui e la tutela dello stesso consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". I due diritti fondamentali che spettano all’autore sono i seguenti :

1)     Essere riconosciuto ideatore dell’opera (diritto morale);
2)    Poterne disporre commercialmente (Il diritto patrimoniale).

I diritti morali si conservano anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali e non sono soggetti a termini legali di tutela.
Per la corretta applicazione del diritto d’autore, le opere devono essere originali, creative(ovvero non devono essere mere ripetizioni di precedenti opere) e, infine, devono essere idonee alla pubblicazione.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Esistono anche alcuni diritti “connessi” al diritto d’autore e sono quei diritti che la legge riconosce ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive. Altri diritti “connessi” sono quelli che spettano sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, ecc.

Per oggi può bastare così, crediamo. Nelle prossime puntate analizzeremo meglio ogni dettaglio, e, soprattutto, parleremo delle diverse tipologie del CONTRATTO DI EDIZIONE.

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