giovedì 10 settembre 2015

OGGI PARLIAMO DI:



IL CONTRATTO DI EDIZIONE A TERMINE  
E I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Secondo quanto disposto dall'art. 122 della Legge n.633 del 22.04.1941 (Legge sul diritto d'autore), il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato  nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. In mancanza dell'indicazione del numero minimo di esemplari da pubblicare, il contratto "a termine"  nullo può essere considerato "per edizione", se, riconoscendo la nullità dello stesso, le parti avrebbero acconsentito alla stipulazione del secondo. (Trib. Milano 29 maggio 1999).
Una sentenza  della Corte di Cassazione, (N.1729/2010) ha sancito che  "nell'ipotesi in cui il contratto di edizione a termine contenga solo l'indicazione del numero di copie per la prima edizione, e non anche per le successive edizioni, manca uno dei requisiti previsti a pena di nullità; va esclusa la conversione del precedente contratto in un contratto di edizione per edizione, quando dal contratto originario risulti che le parti avevano inteso concludere un contratto per più edizioni e con la potenziale determinazione del numero di copie per le successive edizioni. Secondo quanto disposto dall'art.122  3° comma  della legge sul diritto d'autore, in  caso di mancata specificazione del numero delle edizioni e degli esemplari per edizione "si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari."

Gli elementi minimi che dovrebbero comparire in un contratto di edizione a termine sono i seguenti:
1) Il titolo, anche se provvisorio;
2) I diritti che l'autore cede all'editore;
3) Il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
4) Il compenso corrisposto all'autore;
5) I termini e le modalità di pagamento;
6) Il termine di consegna dell'opera.

I diritti di utilizzazione economica, vale a dire i DIRITTI PATRIMONIALI , sono di tre specie:

1) Diritto di riproduzione e distribuzione;
2) Diritto di comunicazione al pubblico;
3) Diritto di traduzione ed elaborazione

Tutti i diritti esclusivi che appartengono a questa categoria sono indipendenti fra loro e l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro. l'art.119, comma 1) della LDA , chiarisce che il contratto può avere ad oggetto tutti i diritti che spettano all'autore in caso dell'edizione, o taluno di essi, con il contenuto e la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto, o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende a diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti anna cinematografia. alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici. L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusiva. 

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